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C. 16/05/2006 n. 4

14. In definitiva, le condizioni sulle quali si fonda il possesso o meno del carattere di strumentalità all’attività agricola hanno quindi sia carattere soggettivo17 che oggettivo.

15. L’applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell‘Agenzia del territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

16. Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

17. La delicata problematica è stata trattata con le circolari nn. 109/E del 24 maggio 2000, 50/E del 20 marzo 2000 e 96/T del 9 aprile 1998, emanate dagli ex Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

18. In conseguenza di questa scelta si vengono a trovare iscritti nel catasto dei fabbricati costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati.

19. Riepilogando sinteticamente, si può affermare che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, in relazione alle specifiche caratteristiche e destinazioni, potranno essere censite o come unità a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unità destinate ad attività produttive agricole, nella citata categoria D/10, semprechè le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.)18.

20. In particolare, rientreranno nella categoria speciale "D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” quegli immobili per i quali la strumentalità sia desumibile da criteri oggettivi, direttamente riscontrabili per l’utilizzo che ne viene fatto, riconducibile prevalentemente alle attività connesse al settore agricolo di cui all’art. 32 del testo unico ed esercitate prevalentemente nel fondo al quale gli immobili sono asserviti.

3.3.2 L’agriturismo

1. Ai sensi dell’art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: “Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale19 …”. 17 I requisiti di natura soggettiva, diversificati tra immobili a destinazione residenziali e gli altri, sono assicurati di norma dalla presenza gestionale di un soggetto coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, qualifica che, come detto, può attribuirsi anche ad una cooperativa. Questa ultima comunque deve avere, nell’oggetto sociale, a titolo principale, lo svolgimento di un’attività connessa all’ambito agricolo. 18 Concetto ribadito dalla Circolare n. 96/T del 09 aprile 1998. 19 “Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

2. In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’attività di agriturismo sono:

- l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

- l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all’azienda suddetta;

- la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell’agriturismo;

- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

3. L’art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l’utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo…. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali. (omissis)”.

4. Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agrico- la, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

6. I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

• il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, con riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio di dette attività;

• la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita “prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona”;

• la localizzazione degli ambienti dedicati all’ospitalità che deve essere interna all’azienda agricola;

• i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici … ;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la mescita di vini … ;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

7. Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A20, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

8. Non appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti di ruralità che caratterizzano l’attività agrituristica, presi a riferimento per l’attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno l’obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

4. Conclusioni

1. Come precisato in premessa, con la presente circolare si è inteso fornire un quadro di riferimento aggiornato ed idoneo a garantire l’uniforme operatività degli uffici e dei tecnici professionisti sulle corrette modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E. In particolare sono stati forniti indirizzi circa la corretta individuazione del “modulo di base” del catasto edilizio urbano, inteso come “minimo perimetro immobiliare funzionalmente e redditualmente autonomo”, nonché criteri operativi per il classamento della unità in esame, in base ai principi generali indicati dalla normativa istitutiva ed attuativa del catasto edilizio urbano, che in sintesi si identificano:

- per le categorie ordinarie, nell’ordinarietà dei caratteri e nel livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno permesso – all’epoca della formazione o successivamente – la creazione di insiemi di immobili, omogenei per i caratteri intrinseci (categorie) e reddituali (classi);

-per le categorie speciali, nella specifica caratterizzazione tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili (tali da non permetterne una utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni) e nella finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e commerciali;

-per le categorie particolari, nella “singolarità” delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili: circostanza quest’ultima che non ha permesso in fase di formazione o conservazione, la creazione di insiemi omogenei per caratteri intrinseci (categorie ordinarie) e tanto meno per redditività (classi).

2. Con riferimento ai menzionati indirizzi, gli Uffici provinciali sono invitati ad adeguare le procedure di verifica delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dandone comunicazioni ai locali Ordini e Collegi professionali.

3. Si fa presente infine che, allo scopo di agevolare l’operatività degli Uffici, è in corso di elaborazione una raccolta dei principali indirizzi e massime in tema di individuazione dell’unità immobiliare e di attribuzione della categoria, emanate sia in fase di formazione che di conservazione del catasto edilizio urbano. Tale raccolta sarà resa disponibile unitamente ad ulteriori specifici indirizzi operativi.

4. Al riguardo si ritiene opportuno sollecitare gli Uffici a rappresentare specifici casi in trattazione, in particolare ove abbiano rilevanza generale, in modo che la suddetta raccolta possa essere integrata ed abbracciare nella misura più ampia possibile l’articolata casistica che il patrimonio edilizio evidenzia nei diversi contesti locali.

5. Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali, per quanto di competenza, vorranno verificare ed adeguare i comportamenti organizzativi, al fine di attuare gli indirizzi operativi emanati con la presente circolare. 20 Fanno eccezione le unità immobiliari con classamento nelle categorie A/1 e A/8, ovvero quelle aventi le caratteristiche di lusso previste dal DM 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 (cfr.: art. 2 DPR 23 marzo 1998, n. 139).

 

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